Formazione Finanziata per le Aziende
Non tutti sanno che è possibile finanziare la formazione per il proprio personale in maniera totalmente gratuita semplicemente iscrivendo la propria impresa ad un Fondo Interprofessionale, l’iscrizione ad un Fondo non comporta costi per l’azienda in quanto si tratta di versare quota parte del contributo dello 0,30%, che le imprese mensilmente versano all’inps, al fondo prescelto.
Ad esempio, iscrivendosi al Fondo FON.TER entro il 30 Giugno è possibile chiedere il finanziamento per corsi obbligatori sulla sicurezza per i lavoratori; il bando è rivolto a tutti i tipi di imprese che si iscrivono adesso al fondo. Durante l’anno inoltre escono altri bandi rivolti alle aziende aderenti e quindi è possibile fare altro tipo di formazione, più pratica e specifica legata alle singole esigenze delle aziende.
La nostra Agenzia vanta una forte esperienza nella gestione di progetti formativi finanziati dai fondi e si avvale della docenza di esperti del settore di comprovata professionalità.
Cosa sono i fondi interprofessionali:
Le imprese che sono tenute al versamento dello 0,30 all’INPS[1] per i propri lavoratori possono decidere di devolverne una parte ai fondi paritetici interprofessionali, senza nessun costo aggiuntivo.
I Fondi hanno la finalità di promuovere lo sviluppo della formazione continua dei lavoratori attraverso il finanziamento di Piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e individuali presentati da agenzie formative accreditate o dalle imprese aderenti ai Fondi stessi.
Esistono numerosi fondi e ciascuno di essi è generalmente legato ad un’associazione di categoria.
Normalmente i fondi funzionano su bando e quindi le risorse sono disponibili su presentazione di progetti e a scadenze definite
Come aderire:
per l’adesione al fondo è possibile rivolgersi al proprio consulente del lavoro o contattare i nostri uffici: i.miolo@qualitas.org; paola@qualitas.org; 055.2638388
[1] contributo per la disoccupazione involontaria “DS” (art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978 n. 845:)